Statuto

Lo statuto completo dell’Associazione

STATUTO DELLA “ASSOCIAZIONE SAMMARINESE DI GERONTOLOGIA e GERIATRIA brevemente A.S.G.G.”

ART.1 – Denominazione
È costituita una Associazione, senza finalità di lucro, denominata “Società Sammarinese di Gerontologia e Geriatria brevemente A.S.G.G.”.

ART.2 – Finalità
La A.S.G.G ha lo scopo di promuovere la salute e tutelare i diritti e la dignità delle persone anziane, e si prefigge di:
Stringere rapporti con i cultori della gerontologia e della geriatria, anche in ambito internazionale, aderendo come società affiliata alla International Association of Gerontology and Geriatrics (I.A.G.G.);
collaborare con organismi ed istituzioni pubbliche e private per determinare ed indirizzare le politiche socio-sanitarie a favore delle persone anziane;
divulgare la propria attività scientifica;
collaborare alla programmazione ed alla realizzazione di istituzioni geriatriche e gerontologiche, sia nella Repubblica di San Marino che in altre sedi;
contribuire all’attività di aggiornamento professionale della gerontologia e di formazione permanente nei confronti degli associati, anche mediante seminari e corsi di istruzione, formazione ed addestramento nei settori di specifico interesse;
studiare problemi riguardanti il settore;
promuovere campagne di educazione sanitaria;
stipulare accordi con altre associazioni aventi scopi affini o comuni anche nel settore medico e socio sanitario, anche costituite fuori del territorio della Repubblica di San Marino.

ART.3 – Sede
La “Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria brevemente A.S.G.G.” ha la propria sede legale a Dogana (R.S.M.) in Piazza M. Tini n. 12 e potrà aprire sedi operative nel territorio della Repubblica di San Marino.

ART.4 – Patrimonio sociale
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti in proprietà, con le necessarie autorizzazioni, da eventuali erogazioni, elargizioni, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti, nonché dalle quote associative, dai proventi di qualsiasi natura derivante da attività svolta verso i soci e/o terzi per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali.
I proventi e le entrate da qualsiasi fonte derivino potranno essere investiti in beni mobili e immobili, in sottoscrizioni di quote in enti, associazioni, società operanti in settori analoghi, o comunque utilizzati, al solo fine di meglio raggiungere gli scopi associativi.

ART.5 – Soci
Possono far parte dell’A.S.G.G le persone fisiche interessate alle finalità dell’Associazione, sia sammarinesi che straniere che ne facciano richiesta al Presidente dell’A.S.G.G, e che accettino il pagamento della quota annuale di associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione del nuovo socio.

ART.6 – Diritti e doveri dei soci ordinari ed onorari
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i soci al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dallo Statuto e dalle risoluzioni deliberate dagli organi associativi.
I soci sono obbligati a versare la quota annua associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno.
Il primo pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato nelle casse dell’Associazione entro 30 giorni dall’accettazione della domanda di ammissione e, successivamente, entro il mese di aprile di ogni anno solare.
La morosità di un socio per due anni consecutivi potrà comportare la decadenza dalla A.S.G.G. qualora venga deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART.7 – Decadenza dei Soci
Il Consiglio Direttivo può con giudizio motivato dichiarare decaduti quegli associati che siano inadempienti agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Associazione.

ART.8 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
L’Assemblea;
Il Presidente, il Past President, ed il Vice Presidente;
Il Consiglio Direttivo;
Il Collegio dei Revisori;
Il Comitato Scientifico.

ART.9 – L’Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci regolarmente iscritti nel Libro Soci; ogni Socio ha diritto ad un voto.
L’Assemblea è convocata dal Presidente oppure su richiesta di almeno 1/5 dei Soci oppure dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni dell’assemblea, prese in conformità della Legge e del presente Statuto obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per approvare il Bilancio ed il Conto Consuntivo e preventivo annuale, entro il 30 luglio.

ART.10 – Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea è competente in materia di:
discussione ed approvazione del bilancio, del conto economico preventivo e consuntivo;
indicazione delle linee direttive dell’attività dell’Associazione;
elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
modifica lo Statuto dell’Associazione;
nomina degli scrutinatori e della commissione per la verifica dei poteri;
approvazione dei regolamenti interni tesi al migliore funzionamento dell’Associazione;
approvazione degli accordi con altre associazioni;
delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, ovvero sugli argomenti proposti a richiesta dei Soci, nonché sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo e dei Revisori Contabili.

ART.11 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per la approvazione del bilancio consuntivo e per la trattazione degli argomenti di sua competenza.
L’Assemblea deve essere fissata in prima ed in seconda convocazione.
La seconda convocazione può essere fissata nello stesso giorno, nello stesso luogo entro mezz’ora dalla prima convocazione.
L’avviso contenente l’ordine del giorno, la data, il luogo, l’ora della prima e della seconda convocazione deve essere inviato a tutti coloro che hanno diritto di partecipare a mezzo raccomandata, fax, e-mail o con qualsiasi altro mezzo almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione.
Spetta al Presidente dell’Assemblea, con pieni poteri, dirigere e moderare la discussione. Il Presidente dell’Assemblea deve constatare la validità dell’Assemblea medesima controllando la regolarità della qualifica dei Soci presenti.

ART.12 – Deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea in prima convocazione è valida soltanto con la presenza di tanti soci che rappresentino la metà più uno degli iscritti.
L’Assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza dei presenti, aventi diritto di voto, con voto palese.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, in caso di impedimento è presieduta dal Vice Presidente.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci ai quali dovranno conferire delega scritta. Ciascun socio non potrà rappresentare più di due soci.
Delle sedute dell’Assemblea deve essere redatto verbale sull’apposito Libro Verbali dal Segretario verbalizzante eletto di volta in volta dall’Assemblea.

ART.13 – Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea tra i Soci, è composto da:
Il Presidente;
Il Past President;
Il Vice-Presidente;
Il Tesoriere;
Il Segretario;
N°2 Consiglieri.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART.14 – Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo attua ed esegue gli indirizzi generali deliberati dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria brevemente A.S.G.G., purché utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali, ed in particolare:
nomina nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
nomina i componenti del Comitato Scientifico che a loro volta identificano un Presidente del Comitato;
attribuisce deleghe di competenza al Presidente ed ai singoli Consiglieri;
delibera sull’ordinamento, l’organizzazione e lo svolgimento dei congressi, ed in genere delle manifestazioni nazionali ed internazionali;
delibera sulla richiesta di iscrizione dei Soci;
delibera su ogni altra questione attinente al funzionamento dell’associazione.

ART.15 – Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma, tramite e-mail, o con qualunque altro mezzo idoneo, che devono pervenire almeno 2 (due) giorni prima la riunione e contenere l’ordine del giorno.
Nell’ipotesi in cui si renda vacante un posto del Consiglio Direttivo, nel corso del mandato triennale, l’Assemblea provvederà alla sostituzione con colui che nella precedente elezione ha riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto.
Il membro sostituto rimane in carica per la rimanente durata di permanenza nella carica del Consiglio Direttivo.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, escludendo dal quorum gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

ART.16 – Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri, rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia in giudizio, sia di fronte a terzi ed ai Soci, ed ha il compito di tutelare l’applicazione delle norme statutarie. Il Presidente convoca l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, dei quali presiede le riunioni con diritto di voto. In seno al Consiglio Direttivo il Past President ha diritto di voto.
Il Presidente può svolgere atti aventi carattere di estrema urgenza fatta salva la successiva ratifica del Consiglio Direttivo.
In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice- Presidente.
In caso di dimissioni, o impedimento definitivo del Presidente, assume la rappresentanza dell’Associazione il Vice-Presidente.

ART.17 – Il Vice-Presidente
Il Vice-Presidente è un membro del Consiglio Direttivo ed ha il compito di sostituire il Presidente nel caso di temporanea assenze o impedimenti, dimissioni o per qualsiasi altro motivo secondo quanto previsto dal presente Statuto.

ART.18 – Il Segretario
Il Segretario è eletto in seno al Consiglio Direttivo ed ha il compito di redigere i verbali del Consiglio Direttivo, curare le pubblicazioni, mantenere i rapporti con i Soci e presentare al Consiglio Direttivo le proposte di nuove associazioni.

ART.19 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è eletto in seno al Consiglio Direttivo ed ha il compito di redigere il bilancio ed il rendiconto consuntivo e preventivo, di presentarli al Collegio dei Sindaci Revisori, di provvedere alla tenuta della contabilità dell’Associazione, di effettuare i pagamenti e le riscossioni nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

ART.20 – Il Collegio dei Sindaci Revisori
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di due (2) membri effettivi, eletti dall’Assemblea, uno dei quali può essere esterno all’Associazione.
I componenti il Collegio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Collegio dei Sindaci Revisori esercita il controllo sulla corretta redazione del Bilancio e della gestione contabile.
Il Consiglio dei Sindaci revisori redige annualmente la Relazione contabile da allegare al Bilancio.
I Sindaci potranno partecipare facoltativamente, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

ART.21 – Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è presieduto dal proprio Presidente, ed è composto da almeno 3 (tre) membri, tutti nominati dal Consiglio Direttivo, anche fra non Soci.
I membri del Comitato Scientifico durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente del Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico formula proposte motivate sull’attività di studio e di ricerca e fornisce pareri sulle questioni che gli vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo.

ART.22 – Esercizio Finanziario
Gli esercizi finanziari dell’Associazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

ART.23 – Durata e Liquidazione
L’Associazione è costituita a tempo illimitato. L’Assemblea che ne deliberi lo scioglimento procederà alla nomina di uno o più liquidatori e detterà le norme per la liquidazione e per la devoluzione dell’eventuale attività. L’Assemblea deciderà la destinazione degli eventuali utili che residueranno dalla liquidazione.

ART.24 – Legge Applicabile
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti nella Repubblica di San Marino.